19 marzo 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024 il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, che ha istituito l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organo collegiale composto da tre membri: il presidente e due componenti nominati dai Presidenti della Camera e del Senato.
La sua istituzione, attiva a partire dal 1° gennaio 2025, rappresenta un passo avanti significativo nella protezione e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità in Italia. Infatti, la nuova Autorità Garante nazionale si impegna a contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta, assicurando che le persone con disabilità possano godere pienamente dei loro diritti e libertà fondamentali, operando in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.
Il Garante esercita le seguenti funzioni:
- vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e ne promuove l’effettivo godimento;
- riceve le segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, e svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
- promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità e i rapporti di collaborazione con i Garanti e gli altri organismi pubblici in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità ed effettua le visite agli istituti penitenziari;
- agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- verifica l’esistenza di discriminazioni ed emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate;
- con riferimento alle barriere architettoniche o sensopercettive può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuoverle, vigilando sull’avanzamento. Nei casi di urgenza, può, anche d’ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l’adozione di misure provvisorie.
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